Seleziona una pagina

MODERATORE DI CURIA

Codice di diritto canonico, can. 473 § 2-3

Spetta allo stesso Vescovo diocesano coordinare l’attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali; dove risulta conveniente, può essere nominato il Moderatore di curia, che deve essere un sacerdote e al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, di coordinare le attività che riguardano gli affari amministrativi da trattare, come pure di curare che gli altri addetti alla curia svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.

Se le situazioni locali, a giudizio del Vescovo, non suggeriscono diversamente, sia nominato Moderatore di curia il Vicario generale oppure, se sono più di uno, uno dei Vicari generali.