CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Codice di diritto canonico, cann. 492 – 493
Viene costituito in ogni Diocesi ed è presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato. Esso è composto da almeno tre fedeli (nominati dal Vescovo) veramente esperti in Economia e nel Diritto civile ed eminenti per integrità.
I membri del Consiglio per gli Affari Economici sono nominati per un quinquennio, ma possono essere assunti ancora per altri quinquenni.
Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V del C.J.C. (I beni temporali della Chiesa), spetta al Consiglio per gli Affari Economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle spese che si prevedono per l’anno seguente in riferimento alla gestione generale della Diocesi e inoltre approvare, alla fine dell’anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.